1818: il Governo viceregio sardo emana un provvedimento contro i poveri che si recano a Cagliari dai paesi del circondario per chiedere l’elemosina.
“In avvenire non sarà lecito ad alcun mendicante di allontanarsi dal suo paese d’origine o di altro suo fisso domicilio; ed essendo colto mendicando fuori di essi, sarà sul campo arrestato dalla forza pubblica.
Qualunque povero dei villaggi, che, prima di arrivare il presente nel proprio di lui paese e pubblicarsi, si troverà in cammino verso della Capitale, dovrà appena giunto presentarsi al Deputato del Governo per la polizia dei poveri, il quale gli darà un Biglietto in stampa, nel quale vi scriverà il nome, cognome e patria del povero, ed il giorno del suo arrivo e la facoltà di poter questuare per tre giorni successivi, scaduti i quali dovrà presentarsi di nuovo al suddetto Deputato, da cui gli verrà notificato l’ordine di doversi indilatamente rimpatriare.
Qualunque povero verrà trovato questuando pubblicamente senza Biglietto, o col Biglietto che sia scaduto, verrà sul campo arrestato ed assoggettato alla pena che Sua Eccellenza si riserba di stabilire per la prima volta e, in caso di recidiva, a quelle imposte dalle Reali Prammatiche”.
(Regno di Sardegna, Segreteria di Stato e di Guerra. Cagliari, Archivio di Stato)
Francesco Obinu
Deus cunservet su che?
RispondiEliminaDio abbia in gloria il "che"
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